posta

La "posta"

Ne abbiamo viste ed usate di vario tipo: dal pianale, al sedile, alla cabina. In presenza delle necessarie autorizzazioni potremo addirittura prendere in considerazione una maxicabina che per la sua spaziosità (3 mq.) potrebbe essere usata a mò di "bivacco" e trovare acconcia ed adeguata collocazione in zone di difficile accessibilità. La struttura che qui si esemplifica ha una base -pavimento- di tipo leggero ma sicuramente sufficiente per un'installazione al suolo. Volendola elevare nella più assoluta sicurezza, utilizzeremo pali da 10 cm. di diametro e una griglia a "nido d'ape".

Materiali d'uso: pannelli isolanti da costruzione -spessore 3 cm.- ; assicelle in legno, per rivestimento -spessore 0,5 cm.- ; traversine legno di qualità (privo di nodi- douglas o larice scelto) -3 x 5 cm- ; viti d'ottone -spessore da 6 mm. lunghezza 6 cm.- ; angolari di plastica o alluminio -15 cm. lati minori- ; tre lastre di plexiglas nella misura desiderata ; guarnizioni-cimossa ; altre viti d'ottone da 3 cm. ; uno spray di poliuretano per  fughe e giunzioni ; vernice fungicida-tarlicida .

Attrezzi : seghetto, scalpello, mazzuola, cacciavite, spatola, pennello e non scordare di praticare un foro d'areazione !

Visualizza il piano di costruzione : la sezione, la vista laterale, il prospetto e ....buon lavoro.

LEGGE REGIONALE 17/07/1996, N. 024
Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attivita' venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere. 
Art. 19
1. Nelle riserve di caccia del Friuli-Venezia Giulia, il cui territorio e' classificato zona faunistica delle Alpi ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 21/1993, in conformita' alle consuetudini e tradizioni locali, l'esercizio della caccia e' consentito congiuntamente in forma vagante e mediante appostamento fisso. 
2. Gli appostamenti sono considerati fissi quando siano realizzati in muratura od altra solida materia o comunque con preparazione o modificazione del sito o con occupazione stabile del terreno. Tutti gli altri appostamenti sono considerati temporanei. 
3. Per gli appostamenti fissi e' necessario il consenso scritto del proprietario o del conduttore del fondo, fatte comunque salve le altre autorizzazioni o concessioni. 
4. All'interno delle riserve di caccia di diritto l'esercizio venatorio da appostamento fisso e' consentito nell'annata venatoria previa comunicazione dell'attivazione dell'appostamento medesimo al direttore della riserva. 
5. Per la caccia da appostamento fisso e temporaneo valgono i limiti di cui all' articolo 5, comma 2, della legge 157/1992. 
6. Non sono soggetti a concessione e/o autorizzazione edilizie gli appostamenti per l'esclusivo esercizio della caccia di selezione agli ungulati di cui all'articolo 11, comma 3, della legge regionale 21/1993, purche' i medesimi siano realizzati in legno, siano agevolmente asportabili, non superino l'altezza complessiva di metri 9 misurata dal piano di campagna ed il piano di appoggio utilizzato dal cacciatore non abbia una superficie superiore a 3 metri quadrati.