norme

NORME

Brevi considerazioni

Le normative, nazionale e regionale, si sono dovute adeguate, nell'epoca più recente, a quelli che sono gli indirizzi comunitari. Per nostra fortuna e per inciso, questi largamente coincidono con gli usi e le tradizioni mitteleuropee cui la parte più sensibile dei cacciatori regionali non ha mai rinunciato a propugnare. Il tempo e la ragione appagano le aspettative di quest'ultimi, pur se rimane evidentemente ancora tanto da recepire ed attuare correttamente.

Capisaldi sono la:

LEGGE 11 febbraio 1992, n.157 
Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. 
Art. 1. (Fauna selvatica) 
1. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale.
2. L'esercizio dell'attività venatoria è consentito purchè non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole.
Art. 10. (Piani faunistico-venatori) 
1. Tutto il territorio agro-silvo-pastorale nazionale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive e al contenimento naturale di altre specie e, per quanto riguarda le altre specie, al conseguimento della densità ottimale e alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio.
6. Sul rimanente territorio agro-silvo-pastorale le regioni promuovono forme di gestione programmata della caccia, secondo le modalità stabilite dall'articolo 14.

E, per la Regione FVG, la:

LEGGE REGIONALE 31/12/1999, N. 030
Gestione ed esercizio dell'attivita' venatoria nella regione Friuli-Venezia Giulia
CAPO I PRINCIPI GENERALI
Art. 1 (Finalita')
1. La Regione Friuli-Venezia Giulia tutela la fauna,in quanto patrimonio indisponibile dello Stato, secondo metodi di razionale programmazione a fini faunistici del territorio e disciplina le diverse forme di gestione a seconda delle finalita' prevalenti, ivi compreso il prelievo venatorio, mediante criteri di protezione, incremento, conoscenza e utilizzo razionale della fauna, quale risorsa naturale rinnovabile, nell'ambito delle competenze di cui agli articoli 4 e 6 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia ed in conformita' alla normativa nazionale e comunitaria.

La normativa regionale, volendo darsi un'impronta d'equità, chiaramente introduce:

Art. 4 (Pari dignita' di ogni forma di caccia)
1. Ogni forma di caccia ha pari dignita' e pari diritti.
2. La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia disciplina l'attivita' venatoria nel rispetto delle culture,consuetudini e tradizioni locali sempre che le stesse non contrastino con l'esigenza di crescita e conservazione delle specie oggetto di prelievo.


Certuni, non volendosi adeguare, sogliono limitarsi a cennare al capo 1. di questo articolo con ciò pretendendo inficiare "il senso" della Legge pur sottolineato al successivo capo 2. per la parte contrassegnata in grassetto.

Indubbiamente, "non è tutto oro ciò che luccica"! Infatti, notiamo come la norma nazionale, pur volendo recepire l'allegato IV della Convenzione di Berna sulla Biodiversità, accolta il 6 giugno 1982, ha sancito la limitazione di due colpi solamente nell'uso della canna liscia, tralasciando la stessa nozione in quella rigata! Fatto, ben si comprende, altamente deprecabile!

Art. 13.
(Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria) 
1. L'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non piu' di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonchè con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40.


Altre norme che ci ricordano la gestione mitteleuropea sono:

Art. 5 (Autogestione dell'attivita' venatoria)
1. La gestione dell'attivita' venatoria e' demandata ai cacciatori che la esercitano attraverso i soggetti e istituti previsti e individuati dalla presente legge. 
2. La Regione Friuli-Venezia Giulia determina i criteri di gestione dell'attivita' venatoria nel rispetto del generale principio dell'autogestione.


Chi avrebbe mai ritenuto possibile che ai cacciatori stessi potessero venir affidati questi compiti? Per taluni è una splendida occasione di poter dimostrare capacità. Altri, inconsapevoli d'essere "storicamente avulsi", persistono in opere di ostruzionismo.

L'innovazione che più ha colpito ed ha trovato maggiori resistenze in campo nazionale è quella relativa al rovesciamento di concetto: "specie protette" - "specie cacciabili":

Art. 18.
(Specie cacciabili e periodi di attività venatoria)
1. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sottoindicati:
a) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre: quaglia (Coturnix coturnix); tortora (Streptopeia turtur), merlo (Turdus merula); passero (Passer italiae); passera mattugia (Passer montanus); passera oltremontana (Passer domesticus); allodola (Alauda arvensis); colino della Virginia (Colinus virginianus);
starna (Perdix perdix); pernice rossa (Alectoris rufa); pernice sarda (Alectoris barbara); lepre comune (Lepus europaeus); lepre sarda (Lepus capensis); coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus);
minilepre (Silvilagus floridamus);
b) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio: storno (Sturnus volgaris); cesena (Turdus pilaris); tordo bottaccio (Turdus philomelos); tordo sassello (Turdus iliacus);
fagiano (Phasianus colchicus); germano reale (Anas platyrhynchos);
folaga (Fulica atra); gallinella d'acqua (Gallinula chloropus);
alzavola (Anas crecca); canapiglia (Anas strepera); porciglione (Rallus aquaticus); fischione (Anas penepole); codone (Anas acuta);
marzaiola (Anas querquedula); mestolone (Anas clypeata); moriglione (Aythya ferina); moretta (Aythya fuligula); beccaccino (Gallinago gallinago); colombaccio (Columba palumbus); frullino (Lymnocryptes minimus); fringuello (Fringilla coelebs); peppola (Fringilla montifringilla); combattente (Philomachus pugnax); beccaccia (Scolopax rusticola); taccola (Corvus monedula); corvo (Corvus frugilegus); cornacchia nera (Corvus corone); pavoncella (Vanellus vanellus); pittima reale (Limosa limosa); cornacchia grigia (Corvus corone cornix); ghiandaia (Garrulus glandarius); gazza (Pica pica);
volpe (Vulpes vulpes);
c) specie cacciabili dal 1 ottobre al 30 novembre: pernice bianca (Lagopus mutus); fagiano di monte (Tetrao tetrix); francolino di monte (Bonasa bonasia); coturnice (Alectoris graeca); camoscio alpino (Rupicapra rupicapra); capriolo (Capreolus capreolus); cervo (Cervus elaphus); daino (Dama dama); muflone (Ovis musimon), con esclusione della popolazione sarda; lepre bianca (Lepus timidus);
d) specie cacciabili dal 1 ottobre al 31 dicembre o dal 1 novembre al 31 gennaio: cinghiale (Sus scrofa).
2. I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali. Le regioni autorizzano le modifiche previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. I termini devono essere comunque contenuti tra il 1 settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1. L'autorizzazione regionale è condizionata alla preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori. La stessa disciplina si applica anche per la caccia di selezione degli ungulati, sulla base di piani di abbattimento selettivi approvati dalle regioni; la caccia di selezione agli ungulati puo' essere autorizzata a far tempo dal 1o agosto nel rispetto dell'arco temporale di cui al comma 1.
7. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. La caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto.
8. Non è consentita la posta alla beccaccia nè la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino.


Mentre, osserviamo, la Regione Friuli VG all'Art. 19. rimane monca del capo 3.:

Art. 19.
(Controllo della fauna selvatica)
2. Le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali.
Queste ultime potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purchè muniti di lincenza per l'esercizio venatorio, nonchè delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio.
3. Le provincie autonome di Trento e di Bolzano possono attuare i piani di cui al comma 2 anche avvalendosi di altre persone, purchè munite di licenza per l'esercizio venatorio.


Un caso che in regione coinvolge particolarmente i cacciatori delle minori province di Gorizia e Trieste, per loro cultura e da tempo immemore adusi a recuperare o salvare la selvaggina, è quello della seguente norma, per la parte in grassetto:

Art. 21.
(Divieti) 
1. E' vietato a chiunque:
o) prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo che nei casi previsti all'articolo 4, comma 1, o nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica e nelle oasi di protezione per sottrarli a sicura distruzione o morte, purchè, in tale ultimo caso, se ne dia pronto avviso nelle ventiquattro ore successive alla competente amministrazione provinciale;
ff) l'uso dei segugi per la caccia al camoscio.
3. La caccia è vietata su tutti i valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna, per una distanza di mille metri dagli stessi.


Sia ben chiaro, le righe seguenti non intendono essere d'istigazione. Intendono solo fornire una traccia operativa a quanti, per loro scelta, intendessero intervenire. 
Per prima cosa, notiamo che la 157 non contempla più il "furto ai danni dello Stato" e che pertanto il prelevo non autorizzato viene (eventualmente) assoggettato alla sola ammenda. 
Il cenno alle 24 ore successive (tempo necessario perché legalmente si concretizzi l'ipotesi di furto) è rimasto tal quale, inducendo il lettore frettoloso a ritenerlo, per l'appunto, ancora attivo. 
Chi scrive, personalmente e in emergenza, ha recuperato senza preavviso, dando cenno del luogo di deposito o consegna solo all'entrata in servizio delle Guardie, senza noia alcuna. 
Taluni ipotizzano "caso personale" la mancata verbalizzazione in ordine alla normativa vigente! 

Per quanto concerne la Legge regionale, questa importa semplificazione ma pure evidenze negative. 
E' possibile avvisare il Direttore di riserva (si conferma pure qui la figura pubblica dello stesso), Carabinieri o Polizia, Amministrazione provinciale e quindi i GGCC della stessa. 
La nota dolente è costituita dal fatto che recuperando un capo senza avviso, lo stesso Direttore (evidentemente non favorevolmente disposto, ma pure gli altri interessati) potrebbero segnalare il fatto sottoponendo il recuperatore, oltrechè all'ammenda pure alla Commissione di disciplina ! (Ergo, giova tenere sottomano i numeri telefonici di quanti siano capaci d'autorizzare la rimozione) Osserviamo peraltro e per le realtà più "oneste", come nulla sembra ostare ad un permesso generalizzato di recupero (che riteniamo debba essere citato nel verbale di assemblea). 

Di seguito, il testo aggiornato. 

Rimozione selvatico - testo aggiornato legge 30/99 
Il testo dell'articolo 14 della legge regionale 21/1993, come modificato dall'articolo 32 della legge regionale 24/1996, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 14
1. E fatto divieto a chiunque, non autorizzato, di raccogliere e trasportare fauna selvatica o parte di essa, rinvenuta con qualsivoglia modalità ed in qualsiasi tempo e luogo, prima di dame avviso al direttore della riserva di caccia di diritto competente per territorio, alle forze dell'ordine o all'Amministrazione provinciale, che autorizzeranno il prelevamento.
2. Il rinvenitore potrà essere autorizzato alla custodia da parte dell'Amministrazione provinciale competente per territorio.
3. Le spoglie di esemplari per le quali sia stata concessa l'autorizzazione di cui al comma 2 possono essere oggetto di trattamento tassidermico da parte dei tassidermisti regolarmente autorizzati a svolgere l'attività in forza dell'articolo 11 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56.
3 bis. Qualora le spoglie di cui ai commi precedenti riguardino esemplari di fauna selvatica protetta di particolare valore naturalistico, le medesime devono essere prioritariamente consegnate a musei di storia naturale, istituti universitari ovvero altri istituti di ricerca.