STATUTO DEL CIRCOLO FRIULANO CACCIATORI

(Il presente statuto riporta le modifiche approvate dalle Assemblee dei Soci del 28 aprile 2000 e del 19 marzo 2005)

TITOLO 1° COSTITUZIONE — SEDE — SCOPI

Art. 1 Il Circolo Friulano Cacciatori Sportivi, costituito con atto del 15/12/1965 n° 13248/7807 notaio Bruno Cevaro — Cividale — regolato dal presente Statuto, allegato all’att0 del 26 novembre 1997 n° 62915 — Raccolta 16102 del notaio Enrico Piccinini di Udine, si denomina: CIRCOLO FRIULANO CACCIATORI Codice Fiscale 9405921030S.

Art. 2 Il Circolo Friulano Cacciatori è un’associazione culturale venatoria ed ha sede presso l’Uni0ne Agricoltori della Provincia di Udine — Via Daniele Moro 18 — Tel. 0432/504027. Il recapito operativo del Circolo Friulano Cacciatori è presso il domicilio del Presidente pro tempore.

Art. 3 Il Circolo Friulano Cacciatori - ritenuto che la caccia deve essere esercitata soltanto con mezzi metodi rispettosi dei principi che presiedono alla conservazione, all’incremento e al miglioramento delle varie specie faunistiche; premesso che la fauna selvatica che popola il territorio italiano è di proprietà dello Stato e non dei cacciatori e che la sua gestione non può prescindere da interessi estranei al mondo venatorio, si propone, senza scopo di lucro, i seguenti fini: a) la preparazione tecnico—venatoria del cacciatore, la sua educazione all'amore e al rispetto della natura, in modo da fargli assumere quella dignità che in altri Paesi ha e che gli compete come responsabile della gestione del territorio e della fauna selvatica che lo popola; b) la salvaguardia, l’incremento quantitativo e qualitativo del patrimonio faunistico, con particolare riferimento alle specie pregiate di fauna alpina, attraverso il perfezionamento dell’istituto delle riserve di caccia, private, consorziali e di diritto. La riserva di caccia deve essere il luogo dove il cacciatore esercita la sua attività finalizzata all’incremento del patrimonio faunistico e dove l’abbattimento del selvatico, atto conclusivo dell’attività del cacciatore, può avvenire solo quando e se si saranno ottenuti i presupposti perché ciò possa avvenire. c) la gestione del patrimonio faunistico in sintonia e collaborazione con gli operatori del settore agricolo, zootecnico e forestale, in modo tale da consentire anche un ritorno economico attraverso attività complementari alla caccia, quali il turismo venatorio, le aziende turistico-venatorie e faunistico venatorie. Queste sono attività possibili ed opportune dove le condizioni ambientali lo permettono, attuabili attraverso il recupero di zone montane che attraverso il turismo venatorio possano venire convenientemente valorizzate e di zone di pianura degradate da un’agricoltura intensiva. d) la tutela degli interessi venatori di tutti i cacciatori seri, competenti, onesti e responsabili, in tutte le sedi, compresa quella interazionale, ma con speciale riguardo a quella regionale.

Art. 4 Per la realizzazione di tali scopi, il Circolo intende: a) intervenire, con propri rappresentanti, nelle sedi opportune affinché le emanande leggi venatorie siano informate al principio della salvaguardia del patrimonio faunistico, alla preparazione tecnico-venatoria dei cacciatori e ad un’indispensabile ed efficiente forma di sorveglianza capillare e coordinata; b) predisporre e proporre un regolamento serio e completo per la riorganizzazione e la gestione di tutte le riserve, private, consorziali e di diritto, una gestione attenta alla salvaguardia delle specie in regresso e pronta a rivolgere particolare interesse al prelievo di individui di specie in espansione. c) Predisporre e proporre in sede regionale calendari venatori opportunamente concepiti in relazione alle caratteristiche biologiche delle specie cacciabili; d) predisporre e proporre in sede provinciale e regionale, corsi di qualificazione e di aggiornamento per i direttori di riserva e per i membri del direttivo che, quali amministratori della cosa pubblica, dovranno rispondere alla società del loro operato; agli stessi sarà affidata la gestione tecnica delle riserve che deve prescindere dalle scelte dell’Assemblea; e) predisporre e proporre in sede provinciale e regionale un organo di controllo dell’operato dei direttori di riserva e dei regolamenti interni delle singole riserve; f) costituire a favore dei propri aderenti e di quanti aspirano a diventare cacciatori una fonte di informazione e di aggiornamento, sia con il memo della stampa che con conferenze nelle seguenti materie: legislazione venatoria, conoscenza delle armi da caccia e loro uso, allevamento della selvaggina, tecniche di ripopolamento, amministrazione delle riserve con particolare riguardo alla valutazione della capacità faunistica ai censimenti e alla stesura dei piani di abbattimento, conoscenza della fauna delle sue abitudini e dei cicli di riproduzione, tecnica di caccia alle varie specie con particolare riguardo ai criteri della caccia di selezione per la selvaggina ungulata e tetraonidi, tecnica di caccia per il controllo dei predatori, trattamento della selvaggina uccisa e suo utilizzo alimentare, preparazione e valutazione dei trofei, tradizioni, consuetudini e norme di comportamento del cacciatore nei riguardi della natura, della proprietà privata e nei confronti degli altri cacciatori, conoscenza, uso e addestramento dei cani da caccia, nozioni varie di fotografia e cinematografia. g) Riconoscere a quelli tra i propri iscritti che dimostrino una speciale competenza nelle varie materie di caccia e costante, rigorosa condotta nell’attività venatoria, la qualifica di Tecnico Venatorio con titolo di Maestro Cacciatore, trasmettendo inoltre l’elenco di tali tecnici agli uffici competenti per la loro iscrizione negli albi dei consulenti; h) Organizzare manifestazioni quali conferenze, gite venatorie, gare di tiro, mostre e gare di cani da caccia, mostre di trofei, esposizioni di fotografie venatorie, programmazioni di film a soggetto venatorio ecc. i) Nominare commissioni di studio con l’incarico di approfondire particolari argomenti di interesse o predispone monografie; j) Operare in modo da far conoscere, anche a chi è estraneo al mondo venatorio, il valore etico ed economico della caccia, quale importantissimo mezzo di gestione del territorio, cominciando ad educare in questo senso i ragazzi sin dall’età scolare.

TITOLO 2° AMMISSIONE AL CIRCOLO — DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Art. 5 Possono far parte del Circolo, quali soci ordinari, tutti i cacciatori che condividono gli scopi del Circolo e ne accettano le regole.

Al circolo inoltre può essere ammesso quale socio sostenitore, anche chi, non cacciatore, dichiari di approvare e condividere gli scopi dell’associazioue medesima.

Art. 6 La richiesta di ammissione avviene tramite la presentazione di una domanda in carta semplice, diretta al Presidente del Circolo. In tale domanda il richiedente deve dichiarare di approvare incondizionatamente gli scopi del Circolo e impegnarsi, sul proprio onore, a rispettare rigidamente le norme statutarie. La richiesta di ammissione quale socio sostenitore, oltre alla dichiarazione di approvazione degli scopi perseguiti dall’associazione, deve anche chiarire in forma sommaria, il motivo per cui il richiedente desidera associarsi.

Art. 7 L’ammissione al Circolo, conseguente alla domanda, ratificata dall’Assemblea, per il socio ordinario è di regola conseguente ad un colloquio, nel corso del quale il richiedente dimostri di avere le caratteristiche per essere membro del Circolo.

Art. 8 Il colloquio avviene con il Collegio dei Probiviri, eletto da]l’Assemblea generale ai sensi dell’art. 20.

Art. 9 Il Consiglio Direttivo del Circolo può, con delibera motivata, esonerare dal colloquio e iscrivere immediatamente nell’elenco dei soci ordinari i richiedenti che, oltre a non aver mai riportato condanne per reati venatori ed aver effettivamente esercitato la caccia per almeno dieci anni, diano serio affidamento di qualificate esperienze in materia venatoria e costante e corretta condotta morale e civile.

Art. 10 I richiedenti che facciano domanda di ammissione quali soci sostenitori, non sono soggetti all’obbligo del colloquio e sono ammessi con delibera motivata del Consiglio Direttivo del Circolo.

Art. 11 Le ammissioni disposte con delibera del Consiglio Direttivo, nei casi previsti dagli artt. 8 e 9, devono essere ratificate dall’Assemblea generale dei Soci che sarà tenuta dopo le delibere. Qualora le delibere non siano ratificate, il socio ammesso decade automaticamente da tale sua qualità.

Art. 12 L’appartenenza al Circolo non è incompatibile con l'appartenenza ad altre organizzazioni venatorie, che non si propongano scopi contrari a quelli perseguiti dal Circolo medesimo.

Art. 13 Il socio ordinario ha il dovere: a) di rispettare rigidamente, durante l’esercizio della caccia, tutte le norme legislative e i

regolamenti vigenti in materia venatoria;

b) di mantenere sempre, in ogni occasione, una correttezza di vita, di stile e di comportamento nei confronti dei soci e del prossimo in generale, tale da poter essere di esempio per tutti i cacciatori;

c) di prestare in qualsiasi modo la propria attività per il perseguimento dei fini indicati nell’Art. 3;

d) di partecipare assiduamente alla vita del Circolo e di fare opera di proselitismo tra i non associati; e) di versare puntualmente i contributi sociali.

ART. 14 Il socio ordinario ha il diritto: a) di partecipare anche quale candidato, alle elezioni dei dirigenti del Circolo; b) di partecipare alle assemblee ordinarie e straordinarie dei soci, di intervenire nella

discussione e di esprimere con il voto la propria approvazione 0 disapprovazione sugli argomenti posti all’ordine del giorno. c) Di fruire di tutte le facilitazioni che il Circolo potrà procurare ai propri associati.

ART. 15 Il socio sostenitore ha il dovere: a) di prestare la propria attività per il perseguimento dei fini del Circolo; b) di partecipare assiduamente alla vita sociale del Circolo e di fare opera di proselitismo fra ì

non associati; c) di versare puntualmente i contributi sociali.

Art. 16 Il socio sostenitore ha il diritto: a) di partecipare alle assemblee ordinarie e straordinarie dei Soci, intervenendo nella

discussione, senza diritto di voto; b) di fruire di tutte le facilitazioni che il Circolo potrà procurare ai propri associati.

TITOLO 3° ORGANIZZAZIONE DEL CIRCOLO

Art. 17 Gli organi del Circolo sono: l’Assemblea Generale dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Collegio Sindacale, il Collegio dei Probiviri e la Commissione di Studio.

Art. 18 L’Assemblea Generale dei Soci è costituita da tutti i soci, ordinari e sostenitori, regolarmente iscritti al Circolo. L’Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all’anno, su convocazione del Consiglio Direttivo. L’Assemblea può anche riunirsi in via straordinaria su convocazione del Consiglio Direttivo, su richiesta motivata del Collegio dei Sindaci, o di un terzo dei Soci ordinari, ovvero a seguito di una mozione di sfiducia costruttiva nei confronti del Presidente in carica, sottoscritta da almeno il 40 per cento dei Soci ordinari. L’avviso di convocazione dell’Assemblea deve contenere l’elenco degli argomenti posti all’ordine del giorno e deve essere comunicato ai soci almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione. Le Assemblee, ordinarie e straordinarie, sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo e si ritengono validamente costituite in prima adunanza quando sia presente o rappresentato almeno un terzo dei soci. In seconda adunanza le Assemblee, ordinarie e straordinarie, sono validamente costituite qualunque sia il numero degli intervenuti. Alle Assemblee, su proposta motivata, accettata dal Direttivo, possono eccezionalmente partecipare, quali auditori, senza diritto di voto, persone estranee al Circolo, ma interessate ed interessanti ai fini che il Circolo si prefigge.

Art. 19 Il Socio è tenuto a partecipare alle assemblee.

La ripetuta e/o ingiustificata assenza, può comportare la decadenza della qualifica di Socio per deliberazione del Collegio dei Probiviri.

Art. 20 L’Assemblea Generale provvede: a) all'approvazione dei bilanci; b) all’elezione del Consiglio Direttivo; c) all’elezione del Collegio dei Probiviri; d) a deliberare sugli argomenti posti al1'ordine del giorno dal Consiglio Direttivo; e) all’approvazione e/o modifica dello Statuto; f) all’elezione di un eventuale Presidente onorario, anche non socio, distintosi per , particolari

meriti; g) a deliberare sulla mozione di sfiducia costruttiva nei confronti del Presidente.

Art. 21 Le deliberazioni assembleari sono prese a maggioranza assoluta dei soci ordinari presenti con voto palese, ovvero con voto segreto, quando ciò sia richiesto dalla maggioranza dei soci presenti. Per le modifiche statutarie è richiesta la maggioranza dei soci ordinari presenti. La mozione di sfiducia costruttiva nei confronti del Presidente in carica, oltre ad essere sottoscritta da almeno il 40 per cento dei soci, ai sensi dell’art 18, deve anche contenere la proposta nominativa del nuovo Presidente e, per avere seguito, deve ricevere il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Soci ordinari del Circolo.

Art. 22 Il socio che per giustificati motivi non può partecipare all’Assemblea, può delegare un altro socio, non amministratore, a rappresentarlo. Ogni socio non potrà rappresentare più di un altro socio.

Art. 23 Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri che va da un minimo di cinque ad un massimo di nove, eletti dall’Assemblea e dura in carica tre anni. Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli. Gli amministratori così incaricati resteranno in carica fino alla prossima Assemblea. Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica dovranno convocare l’Assemblea perché provveda a nominare l’intero Consiglio direttivo. I Consiglieri eletti sceglieranno nel loro ambito il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario Tesoriere. La rappresentanza del Circolo, a tutti gli effetti di legge, spetta al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, spetta al Vicepresidente. Nel caso l’Assemblea approvi la mozione di sfiducia costruttiva nei confronti del Presidente, il nuovo Presidente così eletto resterà in carica fino alla scadenza naturale del mandato di tutto il Consiglio direttivo.

Art. 24 Il Consiglio Direttivo: a) stabilisce la quota sociale; b) amministra i beni sociali attraverso il proprio Segretario Tesoriere; c) dispone per l’esecuzione dei deliberati dell’assemblea; d) cura l'attuazione degli scopi del Circolo; e) nomina i componenti della Commissione di Studio; f) predispone il bilancio consuntivo e preventivo di spesa da sottopone all’Assemblea; g) intraprende le iniziative che riterrà opportune per attuare gli scopi statutari.,

Art. 25 Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti ogni tre anni dall’Assemblea Generale. I Sindaci sceglieranno nel proprio ambito il Presidente il quale rappresenta il Collegio Sindacale. Il Collegio Sindacale ha il compito di controllare ed approvare il conto consuntivo e di dame relazione all’Assemblea Generale.

Art. 26 Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti, è nominato dall’Assemblea generale dei soci e dura in carica tre anni. Il Collegio dei Probiviri sceglierà nel proprio ambito il Presidente e il Segretario.

Art. 27 La Commissione di Studio è composta da un numero di membri che va da un minimo di tre ad un massimo di cinque, nominati dal Consiglio Direttivo e dura in carica tre anni per un massimo di due mandati consecutivi. La Commissione di Studio ha il compito di promuovere e vivacizzare la vita culturale del Circolo, attraverso conferenze, dibattiti, manifestazioni, pubblicazioni di monografie e qualsiasi altra attività che riterrà utile al raggiungimento dei suoi compiti.

Art. 28 ll Collegio dei Probiviri ha i seguenti compiti: a) conoscere gli aspiranti soci secondo le modalità stabilite dall’art. 7 dello Statuto. A tale

scopo deve indire ogni anno almeno una sessione di colloqui, comunicando ai candidati data, sede e modalità dell’incontro. Al termine di ogni sessione, il Presidente del Collegio comunicherà al Consiglio direttivo i risultati dei colloqui. Non possono essere ammessi al Circolo, quali soci ordinari, i richiedenti che siano stati giudicati non idonei dal Collegio dei Probiviri.

b) vigilare sulla condotta dei soci. Per l’espletamento di tale compito il Collegio dei Probiviri può sentire i soci e compiere ogni altr·0 atto istruttorio. Tutti i soci sono tenuti a collaborare alle indagini del Collegio dei Probiviri. Il Collegio, al termine delle indagini, può infliggere la censura, la sospensione a tempo indeterminato o l’espulsione. Le decisioni del Collegio dei Probiviri, sia in materia di colloqui che in materia disciplinare sono definitive.

TITOLO 4° BILANCIO E PATRIMONIO /

Art. 29 L’esercizio sociale coincide con l’anno solare. Inizia quindi il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo provvede alla compilazione del bilancio, che dovrà essere presentato all’Assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.

Art. 30 Il patrimonio è costituito: a) dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione; b) da eventuali fondi di riserva, costituiti con le eccedenze di bilancio, fondi ed eccedenze che

non sono distribuibili agli associati; c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti. Le entrate dell’Associazione sono costituite: a) dalle quote associative; b) dal ricavato dell’organizzazione di manifestazioni 0 dalla partecipazione ad esse; c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attività dell’Associazione.

TITOLO 5° MODALITA’ ELETTORALI

Art. 31 Le elezioni del Consiglio Direttivo, del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri sono indette dal Consiglio Direttivo uscente e saranno normalmente tenute in un’Assemblea Ordinaria. In caso di necessità possono essere anche tenute in un’Assemblea Straordinaria appositamente convocata. Nell’ordine del giorno che indice le elezioni devono anche essere illustrate le modalità di svolgimento delle medesime.

Art. 32 Le operazioni elettorali sono vigilate da un apposito seggio elettorale nominato dall’Assemblea prima dell’inizio delle operazioni stesse. Il Seggio elettorale è composto da tre membri i quali scelgono, nel loro ambito, il Presidente e il Segretario. I componenti del seggio hanno il compito di controllare che le operazioni elettorali si svolgano regolarmente e ordinatamente e di procedere quindi allo spoglio delle schede. Terminate le operazioni di spoglio, il Presidente del seggio comunica all’Assemblea i risultati dello scrutinio e proclama ufficialmente i nomi degli eletti.

TITOLO 6° SCIOGLIMENTO

Art. 33 Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea con la presenza e il voto favorevole di almeno due terzi dei Soci ordinari. L’Assemblea provvederà alla nomina di un liquidatore e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio ad un’associazione friulana che persegua scopi di tutela del territorio e della selvaggina che vi alberga, nel contesto dell’attività venatoria.